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COMUNICATO STAMPA

Sistema delle garanzie dell’Eurosistema: inclusione delle attività non negoziabili nella lista unica

22 luglio 2005

Nel 2004 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha approvato la graduale introduzione di una lista unica nell’ambito del sistema delle garanzie dell’Eurosistema, in sostituzione dello schema corrente basato su due elenchi di attività idonee (cfr. comunicato stampa del 10 maggio 2004).

Nel corso di una prima fase, il Consiglio direttivo ha deciso di ammettere una nuova categoria di attività in precedenza non classificate come stanziabili: gli strumenti di debito denominati in euro emessi da soggetti residenti in paesi del G10 non appartenenti allo Spazio economico europeo. Una volta conclusi i lavori preparatori, alcuni di tali strumenti sono stati quindi inseriti, il 1° luglio 2005, nell’elenco delle attività idonee pubblicato sul sito Internet della BCE. Il Consiglio direttivo ha inoltre riveduto l’elenco dei mercati non regolamentati accettati nell’ambito del sistema delle garanzie (cfr. anche comunicato stampa del 30 maggio 2005).

Nel quadro della seconda fase, il Consiglio direttivo ha approvato lo schema per l’inclusione nella lista unica delle attività non negoziabili di tutti i paesi dell’area dell’euro, il quale si applicherà ai prestiti bancari e agli strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali (cfr. anche comunicato stampa del 5 agosto 2004). Le caratteristiche salienti dello schema vengono di seguito illustrate.

Sarà prossimamente comunicata una descrizione dettagliata dei criteri di idoneità per le attività non negoziabili, insieme alla versione riveduta de L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euro – Caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (di seguito Caratteri).

PRESTITI BANCARI

In base alla decisione del Consiglio direttivo pubblicata il 18 febbraio scorso (cfr. decisioni assunte dal Consiglio direttivo diffuse nella stessa data), l’inclusione dei prestiti bancari nella lista unica avverrà secondo il seguente calendario.

  • I prestiti bancari saranno accettati come garanzia per le operazioni di credito dell’Eurosistema in tutti i paesi dell’area dell’euro a decorrere dal 1° gennaio 2007, con l’entrata in vigore dei criteri comuni di idoneità e del quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (Eurosystem credit assessment frameworkECAF).
  • Tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 vigerà un regime intermedio, che consentirà a ciascuna banca centrale nazionale dell’Eurosistema di definire liberamente la soglia minima per l’ammontare dei prestiti stanziabili a garanzia e di decidere se applicare una commissione per la gestione.
  • Il 1° gennaio 2012 avrà inizio un regime unificato per l’utilizzo dei prestiti bancari come garanzia, con una soglia minima comune di 500.000 euro.

Criteri di idoneità

Il 1° gennaio 2007 entreranno in vigore i seguenti criteri.

Prestito stanziabile: obbligazione finanziaria di un debitore idoneo (cfr. voce successiva) nei confronti di controparti dell’Eurosistema la quale soddisfa tutti i criteri di ammissibilità di seguito enunciati. I criteri relativi ai prestiti bancari riguarderanno anche i prestiti sindacati. Saranno altresì considerati accettabili i prestiti bancari “con rimborso graduale”, ossia quando il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi avvengono secondo un calendario predefinito. Le linee di credito inutilizzate (ad esempio nel quadro dei prestiti rotativi), gli scoperti di conto corrente e le lettere di credito (che autorizzano l’utilizzo del credito ma di per sé non costituiscono prestiti bancari) non saranno ritenuti ammissibili. Analogamente, non saranno classificati come idonei i prestiti bancari che garantiscono il rimborso del capitale e/o il pagamento degli interessi subordinatamente ai diritti dei detentori di altri prestiti bancari o strumenti di debito dello stesso emittente[1].

Debitori idonei: società non finanziarie e amministrazioni pubbliche[2]. I garanti e le garanzie idonee saranno soggetti al regime applicabile agli strumenti di debito negoziabili ammessi[3].

Ammontare minimo dei prestiti: nel periodo compreso fra il 2007 e il 2012 ciascuna BCN definirà liberamente tale importo; successivamente verrà invece introdotta una soglia minima comune di 500.000 euro.

Merito di credito del debitore: la solidità finanziaria, che costituisce la condizione per l’ammissibilità del debitore, sarà verificata mediante il quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (cfr. sezione 1.3).

Valuta di denominazione: risulteranno idonei unicamente i prestiti bancari denominati in euro.

Limiti di durata: nessuno[4].

Diritto applicabile al contratto di prestito: obbligatoriamente quello di un paese partecipante all’area dell’euro.

Ubicazione del debitore/garante: in un paese dell’area dell’euro.

Obblighi legali aggiuntivi

Nei singoli paesi dell’area dell’euro vigono obblighi legali diversi la cui ottemperanza assicura che si crei un valido diritto di prelazione sui prestiti bancari e che questi ultimi possano essere rapidamente realizzati in caso di inadempienza della controparte. Tali obblighi riguardano la notifica del debitore, il segreto bancario, la movimentazione e la realizzazione dei prestiti. Poiché tali aspetti non sono trattati in maniera uniforme nell’ambito delle diverse giurisdizioni nazionali, gli obblighi legali e le modalità previste per la loro osservanza possono variare da un paese all’altro.

Quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia

Il quadro di riferimento, comprendente l’insieme delle tecniche e delle norme che definiscono il requisito di “elevati standard di credito” per le garanzie idonee stabilito dall’Eurosistema, attinge a quattro fonti di valutazione della qualità creditizia: agenzie specializzate esterne, sistemi interni messi a punto dalle banche centrali nazionali (internal ratings-based systems, IRB)[5], sistemi basati sui rating interni sviluppati dalle controparti e strumenti di rating di fornitori terzi gestiti da soggetti approvati. Non è prevista una gerarchia fra le fonti.

Tutte le fonti di valutazione della qualità creditizia dovranno soddisfare una serie di criteri di idoneità specifici per ciascuna, che garantiranno il rispetto dei seguenti principi nell’ambito del quadro di riferimento: accuratezza, coerenza, comparabilità fra le quattro fonti e internamente a ciascuna. L’Eurosistema terrà sotto osservazione il funzionamento delle varie fonti rispetto a un parametro di riferimento, al fine di assicurare che le attività idonee soddisfino gli standard minimi di merito di credito.

A tempo debito, l’Eurosistema renderà pubblica la soglia definita per la qualità creditizia dei debitori idonei e le norme di ammissibilità per i garanti delle attività non negoziabili, nonché il parametro di riferimento stabilito per il monitoraggio del funzionamento delle fonti di valutazione della qualità creditizia. L’Eurosistema diffonderà inoltre, con adeguato anticipo, l’elenco delle agenzie specializzate esterne ammissibili, nonché degli strumenti di rating idonei di fornitori terzi e dei rispettivi gestori.

Ogni controparte dovrà precisare la fonte, fra le quattro summenzionate, di cui si servirà come strumento di valutazione principale dei debitori/garanti per i prestiti bancari che intende costituire in garanzia. Sarà quindi tenuta ad attenersi al sistema indicato per un periodo di tempo prestabilito, ad esempio per la durata di un anno. Gli elenchi dei debitori/garanti idonei saranno trattati come strettamente riservati: le informazioni contenute in ciascuno saranno note esclusivamente all’Eurosistema e alla controparte che lo ha presentato.

L’insieme delle tecniche e delle norme previste dal quadro di riferimento per i prestiti bancari si applicherà anche alle attività negoziabili sprovviste di rating.

Procedure

Le procedure definite per l’utilizzo dei prestiti bancari come garanzia saranno applicate conformemente al sistema giuridico e operativo nazionale e sulla base del volume di prestiti idonei a cui ci si attende che le controparti faranno ricorso.

A decorrere dall’inizio del periodo intermedio, ciascuna BCN realizzerà soluzioni nazionali rispondenti a requisiti minimi di servizio comuni che assicurino un livello minimo di servizio per il trasferimento dei prestiti bancari nell’Eurosistema. Il modello di banche centrali corrispondenti (Correspondent Central Banking Model, CCBM) consentirà alle controparti di utilizzare i prestiti bancari in un contesto transfrontaliero.

STRUMENTI DI DEBITO NON NEGOZIABILI GARANTITI DA MUTUI RESIDENZIALI

Gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali sono attività molto prossime alla cartolarizzazione vera e propria. Tale categoria comprenderà in un primo momento soltanto le cambiali ipotecarie irlandesi, data la specificità del regime giuridico applicabile a tali strumenti in Irlanda, difficilmente replicabile in altri paesi dell’area dell’euro. Per il momento l’Eurosistema non ravvisa la necessità di estendere questa categoria a tutti i paesi dell’area, poiché in molti di essi i mutui ipotecari su immobili residenziali sono già stanziabili a garanzia in forma cartolarizzata, come titoli con garanzia ipotecaria o strumenti di tipo Pfandbrief.

  1. [1] Si noti l’analogia con le specifiche dell’attuale elenco di primo livello (cfr. Caratteristiche generali, capitolo 6, nota 3).

  2. [2] Riflettendo la scomposizione per settori del SEC 95 (Sistema europeo dei conti 1995), i debitori idonei saranno classificati nelle seguenti categorie: amministrazioni centrali, amministrazioni di stati federati/regionali, amministrazioni locali e società non finanziarie. Anche le istituzioni sovranazionali e internazionali costituiranno debitori idonei.

  3. [3] Cfr. capitolo 6 delle Caratteristiche generali.

  4. [4] Come accade attualmente (cfr. capitolo 6.2 delle Caratteristiche generali), le banche centrali nazionali potranno decidere di non accettare prestiti bancari con scadenza anteriore a quella dell’operazione di politica monetaria per la quale sono utilizzati come attività sottostanti.

  5. [5] Tale opzione è unicamente disponibile in Germania, Spagna, Francia e Austria.

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